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Niente bolletta, niente luce? Gestore ''estorsivo''Costituisce coercizione e indebito condizionamento la minaccia del gestore del servizio di fornitura di energia elettrica di sospendere la fornitura in caso di mancato pagamento delle fatture.Con sentenza n. 8399 del 2009 il T.a.r. Lazio aveva respinto il ricorso di una Società di fornitura del servizio di energia elettrica con la quale veniva impugnato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che irrogava una sanzione di 90.000 euro alla società in quanto avrebbe posto in essere alcune condotte aggressive ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”).Il provvedimento era stato adottato in considerazione della avvenuta violazione dello standard di diligenza sancito dal Codice del Consumo non avendo la Società, a fronte di puntuali reclami da parte del consumatore sull’entità degli addebiti, nelle more della verifica tecnica, sospeso le procedure esecutive per la riscossione, che espongono l’utente, in caso di mancato pagamento, al rischio del distacco della fornitura.I giudici di primo grado avevano ritenuto che la minaccia di distacco della fornitura, unitamente al sollecito di pagamento, corrisponde pienamente al paradigma di “coercizione” o di “indebito condizionamento”, configurato dagli artt. 24 e 25 del codice del consumo, in quanto idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, a limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore.La Società interponeva appello censurando la pronuncia del Tar Lazio sotto molteplici profili.Per quel che qui interessa, il Consiglio di Stato, nel respingere tutte le censure mosse dalla Società, ha precisato il rapporto tra la normativa di settore dettata dall’AEEG e il Codice del Consumo.I giudici, a riguardo, hanno affermato che il rispetto delle normativa di settore non vale ad esonerare il professionista (la Società di fornitura) dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.Un comportamento commerciale, quindi, può essere sanzionato pur in mancanza della violazione di una specifica disposizione volta a regolamentare il settore. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, deve essere escluso che la disciplina dettata dall’AEEG (Delibera n. 229/01) possa avere l’effetto di esonerare il professionista dal porre in essere quegli ulteriori accorgimenti che, sebbene non espressamente prescritti, derivano, tuttavia, dal più generale canone di diligenza professionale o di buona fede.Nel caso di specie, quindi, a prescindere dall’assenza di violazione (mai contestate dall’AGCM) della regolamentazione AEEG, la scorrettezza della pratica commerciale discende dal non aver tenuto indenne il consumatore delle conseguenze negative di errori di misurazione precedentemente commessi dalla Società, che avrebbe dovuto, anziché sollecitare il pagamento, provvedere a bloccare la procedura di fatturazione a seguito della presentazione di legittimi reclami.La sentenza riveste particolare importanza non solo nel settore dell’Energia, ma anche in altri settori dei servizi al consumatore, in particolar modo in quello delle telecomunicazioni dove, molto spesso, i gestori a fronte di contestazioni e sospensioni dei pagamenti sospendono il servizio costringendo l’utente a provvedere al pagamento della fattura.(Sentenza Consiglio di Stato 31/01/2011, n. 720)
"quando non si sa attaccare il ragionamento, si attacca il ragionatore"