Il 2° comma dell’art. 17 del D. Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, con riguardo all'imposta sulle assicurazioni controla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attualmente pari al 12,5%, disponeche: “A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura nonsuperiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giornodel secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico delMinistero dell'economia e delle finanze.”Al momento della redazione della circolare le province interessate sono:con aliquota al 16% Alessandria, Arezzo, Belluno, Benevento, Bologna, Chieti, Cremona, Ferrara,Forlì-Cesena, La Spezia, Lecce, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Rimini,Rovigo, Savona, Treviso, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, ViboValentiacon aliquota al 15,5% L’Aquila, PistoiaCostituendo la modifica dell’aliquota una delle voci del bilancio di previsione, è fondato supporre che ogniprovincia deliberi l’eventuale variazione dell’aliquota una sola volta all’anno.
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30/06/2013, ore 16:53
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09/08/2013, ore 20:26
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23/07/2015, ore 15:45
La Corte Costituzionale, con sentenza n.97/2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale n. 22 del 29 maggio 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell’art.4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16 nella parte in cui si applica alla Regione Sicilia. Tale comma stabiliva che la facoltà di introdurre variazioni alle aliquote dell’imposta rc auto nella misura massima di 3,5 punti percentuali si applicava anche alle Regioni a Statuto Speciale. Conseguentemente tale sentenza ha ripristinato le aliquote di tutte le province della regione Sicilia nella misura del 12,50% a partire dal 30/05/2013, giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. |
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