Per fortuna la recente normativa a risolto il problema obbligando le compagnie ad inviare almeno un mese prima della scademza l'attestato di rischio direttamente al domicilio del contraente. per il passato purtroppo alcuine agenzie, che non si capisce si ci fanno o ci sono, si ostinano a no rilasciare l'attestato se non è stata inviata disdetta al contratto. Le due cose vanno scisse : Il rilascio dell'attestazione è un obbligo della Compagnia/Agenzia previsto da un decreto legge del 1976 e convertito nella legge n. 39 del 26/02/77 art. 2. A tal proposito, ed a seguito di numerosi reclami l'ISVAP l'8/3/89 con circolare 111 ribadiva l'obbligatorietà al rilascio dell'attestato prevedendo sanzioni per le compagnie che avrebbero disatteso tale norma. In data 1/1/06 è entrato in vigore il "codice delle assicurazioni" il quale all'art.317 2° comma prevede una sanzione da € 1500 a € 4500 per chi non rilascia l'attestato. Altro discorso il mancato rinnovo del contratto: se intendevano farlo avrebbero dovuto agire nei tuoi confronti entro un anno dalla scadenza, se non l'hanno fatto non hai nulla da temere. Infine se intende assicurare nuovamente l'auto, il decreto bersani ha esteso la validità dell'attestato a 5 anni, pertanto attestato+dichiarazione di mancata circolazione e ti riprendi la classe in corso sull'attestato.
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29/10/2009, ore 11:15
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