Ciao a tutti, per aver vinto un ricorso ora gli amici si rivolgono a me per consigli ma io non ho competenze e mi sono sempre rivolto a voi.Sapete dirmi se per una multa del 2003 (nn pagata) arriva ora la cartella esattoriale, quindi dopo circa 6 anni. Non è ormai tutto scaduto e prescritto ? Grazie a tutti per il consulto.
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06/05/2011, ore 20:54
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07/05/2011, ore 13:53
Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.Lo ha stabilito il comma 153 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) Dal momento della commessa infrazione, iniziano a decorre per l’Ente impositore (Agenzia delle Entrate per quanto attiene al mancato pagamento dei tributi erariali; Comuni per quanto attiene a tributi locali – come ad es. l’ICI - e le sanzioni per violazione contestata - dalla Polizia Municipale -di norme del codice della strada, ecc.) un serie di termini per iscrivere a ruolo il proprio credito nei confronti del contribuente/debitore/trasgressore.Il ruolo per l’Ente creditore altro non è se non un elenco dei crediti che lo stesso vanta nei confronti dei contribuenti/debitori/trasgressori che non hanno tempestivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.Questo elenco deve poi divenire esecutivo (mediante il c.d. visto) ed essere trasmesso ad un altro ente (l’agente concessionario per la riscossione) che provvede alla notifica della cartella esattoriale (che altro non è se non una ingiunzione di pagamento con avvertimento che in caso di mancato ottemperanza si procederà alla riscossione coattiva) ed alla esecuzione forzata sui beni del debitore (se esistono) per rifondere l’Erario (o il Comune) del mancato introito quanto ad imposte e sanzioni.Orbene, il termine di due anni prescrizione di cui parla la nuova manovra fiscale attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni.Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può - in ultima analisi - impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.Permettetemi comunque di consigliarvi – qualora accadesse - di recarvi presso il concessionario e chiarire la vertenza stragiudizialmente onde evitarvi spese di consulenza e assistenza legale e tributaria spesso molto gravose.In conclusione:1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall’infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto);3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione);4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione - regolati dal codice civile - nel qual caso tenerne conto nel calcolo.Per finire, ricordo anche che un’ordinanza della Corte Costituzionale (n. 377/2007) ha praticamente affossato centinaia di migliaia di contravvenzioni perché la relativa cartella esattoriale non riportava il nome del responsabile del procedimento amministrativo.L’ordinanza apre la strada a una marea di ricorsi al giudice di pace. Tutto discende dall’art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato e il responsabile del procedimento”. |
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19/11/2011, ore 21:07
ciao,mi è stata notificata una cartella da equitalia il 12/04/2007.la cartella fa riferimento a due multe del 2004 che erano state pagate.Pensando di essere nel giusto non ho dato importanza alla cartella stessa.Mi è arrivato pochi giorni fa un altro sollecito di pagamento e scopro che le due multe risultano pagate con 2 gg di ritardo e pertanto mi è stata applicata la dovuta sanzione.Scopro però, leggendo la cartella notificatami nel 2007, che manca il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.(per correttezza nella nuova raccomandata del 2009 il nome del responsabile c'è).E' possibile a vostro parere presentare ricorso perchè manca il nome del responsabile nella cartella del 2004?grazie, marco |
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19/11/2011, ore 23:06
no, e' obbligatorio per le cartelle emesse solo dal 1 giugno 2008salutiHannibalwww.palombarimotoci |
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