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DL n. 28 del 4/3/2010Ecco un’altra illuminazione dei nostri Soloni alla pummarola,illuminazione che serve solo ad aumentare confusione perchè mai norma fu scritte per favorire l'utenza,ma sempre & solo nell'interesse dela lobbie che l’ha suggerita,cioè la congrega filantropica della Finanza..In realtà,con la scusa di alleggerire la giustizia civile,si cerca di intorbidire le acque conferendo lo status giuridico di ai cani da riporto che, non avendo alcuna esclusiva con nessuna parrocchia finanziaria,potrebbero venire individuati come < terzi indipendenti>.Non solo. Ma leggendo bene i primi paragrafi dell'art. 1,non si capisce ( e non si deve capire ) qual'è l'esatta definizione ,cioè l’ente pubblico o privato presso il quale dovrebbe svolgersi il procedimento dimediazione. Per cui a pensar male si fa peccato ammoniva il mìtico Andreotti,ma……….I nostri Soloni possono scrivere quello che vogliono,ma il recupero,il tentativo stragiudiziale o il tentativo di esso,verrà sempre eseguito dai cani da riporto che rivestiranno (a seconda dei casi ) lo status giuridico del terzo o quello dell'esattore per loro conto. Secondo me questo è lo scopo e lo spirito della norma.Perciò cari amici….solo il solito e ambiguo polverone………

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !

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