Ho trovato questo utile documento (copia e incolla) che conferma ancora una volta quello che ripetiamo da tempo sul forum; leggetelo con attenzione.1) Minacce dagli esattori di recupero crediti – La giurisprudenza conferma che si tratta di reato di estorsione:Non serve la prova di una percentuale pattuita sulla somma da riscuotere. La fattispecie più lieve ex articolo 393 Cp va esclusa se i toni dell’intimidazione sono tali da andare oltre ogni ragionevole intento di far valere un diritto in modo arbitrario.2) Reato di estorsione per chi terrorizza il debitore:Scatta il reato di estorsione per chi terrorizza il debitore, anche se agisce come mero mediatore per consentire a un terzo il (presunto) recupero del denaro. E ciò anche quando la somma è poi materialmente versata a chi accampa il diritto e non all’autore delle intimidazioni. Di fronte alle minacce di morte va esclusa la fattispecie più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Lo precisa la sentenza 41365/10, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione.3)Anche se la pretesa è dovuta:Vale la pena, innanzitutto, di ribadire i confini tra le fattispecie ex articoli 629 e 393 Cp: a differenziarle è l’elemento intenzionale, non la materialità del fatto (che può essere identica); vale a dire che si configura senz’altro l’estorsione quando l’agente è consapevole che ciò che pretende non gli è dovuto.Ma la fattispecie più lieve dell’esercizio arbitrario va esclusa anche quando la coartazione della volontà altrui risulta di per sé un’ingiustizia perché l’intimidazione ha una forza tale da andare oltre ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto (Cassazione 33741/10, arretrato 12 ottobre 2010; 35610/07; 19124/07; 47972/04).4)L’esattore che minaccia compie sempre un’estorsione e non un illecito:Confermata, nella specie, la condanna per tentata estorsione all’autore delle minacce di morte, riconosciuto responsabile di un vero e proprio avvertimento “mafioso” nei confronti del debitore di una sua parente (sull’aggravante mafiosa cfr. invece Cassazione 20773/10, arretrato 13 ottobre 2010).Non giova all’imputato osservare che il denaro non è stato poi consegnato a lui e soprattutto che manca la prova, anche indiziaria, della pattuizione di un corrispettivo, ad esempio sotto forma di percentuale, in caso di successo nel “recupero-crediti”. Il fatto è, spiegano gli “ermellini”, che non può si presumere un intervento nella vicenda da parte dell’imputato senza un suo interesse diretto, fosse pure in vista di futuri vantaggi da pretendere dalla persona agevolata.5)Non conta la natura del credito da esigere:Non conta la natura del credito, lecita o illecita: “l’esattore” di un credito altrui compie sempre un’estorsione, e non l’illecito meno grave ex articolo 393 Cp, quando minaccia il debitore non solo per aiutare il creditore a farsi ragione da sé ma anche per perseguire suoi, autonomi interessi illeciti (Cassazione 12982/06).Nella specie, al di là dell’interesse personale dell’imputato, conta tuttavia il livello sproporzionato delle minacce, che esula dall’alveo del reato di “esercizio arbitrario”: il recupero-crediti affidato alle intimidazioni di un privato, scrivono i giudici, costituisce una forma di “giustizia alternativa di chiara matrice delinquenziale” che non si presta a qualificazioni del fatto ex articolo 393 Cp (cfr. Cassazione 15111/10).
SONO SEMPRE STATO MARXISTA... CORRENTE GROUCHO
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08/01/2013, ore 21:45
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09/01/2013, ore 17:11
Io ho tanti finanziamenti che non riesco più a pagare da diversi mesi.Hanno chiamato e sono anche venuti a casa, ma ho notato che, se si fa capire di non aver paura e di non aver niente da perdere, tranne la busta paga,dopo un po la smettono di chiamare. All'inizio, quando cercavano di minacciare, li rendevo ridicoli con molta diplomazia, e dicevo loro che potevano fare tutto quello che volevano, tanto soldi quì non ci sono.Alla famosa frase "allora lei non vuole pagare" rispondevo |
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09/01/2013, ore 19:42
Bravo OTTOBRE ! E' quello che prèdico da sempre ! Se un recuperatore diventa molesto e arrogante è solo colpa di chi glielo consente. |
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