Minacce dagli esattori di recupero crediti :La giurisprudenza conferma che si tratta di reato di estorsione:Non serve la prova di una percentuale pattuita sulla somma da riscuotere. La fattispecie più lieve ex articolo 393 Cp va esclusa se i toni dell’intimidazione sono tali da andare oltre ogni ragionevole intento di far valere un diritto in modo arbitrario.Reato di estorsione per chi terrorizza il debitore:Scatta il reato di estorsione per chi terrorizza il debitore, anche se agisce come mero mediatore per consentire a un terzo il (presunto) recupero del denaro. E ciò anche quando la somma è poi materialmente versata a chi accampa il diritto e non all’autore delle intimidazioni. Di fronte alle minacce di morte va esclusa la fattispecie più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Lo precisa la sentenza 41365/10, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione.Anche se la pretesa è dovuta:Vale la pena, innanzitutto, di ribadire i confini tra le fattispecie ex articoli 629 e 393 Cp: a differenziarle è l’elemento intenzionale, non la materialità del fatto (che può essere identica); vale a dire che si configura senz’altro l’estorsione quando l’agente è consapevole che ciò che pretende non gli è dovuto.Ma la fattispecie più lieve dell’esercizio arbitrario va esclusa anche quando la coartazione della volontà altrui risulta di per sé un’ingiustizia perché l’intimidazione ha una forza tale da andare oltre ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto (Cassazione 33741/10, arretrato 12 ottobre 2010; 35610/07; 19124/07; 47972/04).L’esattore che minaccia compie sempre un’estorsione e non un illecito:Non conta la natura del credito da esigere:Non conta la natura del credito, lecita o illecita: “l’esattore” di un credito altrui compie sempre un’estorsione, e non l’illecito meno grave ex articolo 393 Cp, quando minaccia il debitore non solo per aiutare il creditore a farsi ragione da sé ma anche per perseguire suoi, autonomi interessi illeciti (Cassazione 12982/06).Nella specie, al di là dell’interesse personale dell’imputato, conta tuttavia il livello sproporzionato delle minacce, che esula dall’alveo del reato di “esercizio arbitrario”: il recupero-crediti affidato alle intimidazioni di un privato, scrivono i giudici, costituisce una forma di “giustizia alternativa di chiara matrice delinquenziale” che non si presta a qualificazioni del fatto ex articolo 393 Cp (cfr. Cassazione 15111/10).Capito gente ?
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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21/11/2013, ore 20:39
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