. Concorso tra cessione, sequestri e pignoramenti della retribuzioneSempre in materia di limiti quantitativi alla cessione della retribuzione occorre farriferimento all’art. 68 collocato nel titolo quinto del d.p.r. n. 180/1950. L’art. 68disciplina l’ipotesi del cumulo della cessione e del pignoramento e/o sequestro della8retribuzione. Il cumulo può verificarsi in due distinte ipotesi: la prima, quandol’atto di cessione della retribuzione è posto in essere dal lavoratore dopo ilpignoramento o sequestro (I° comma art. 68). La seconda, nel caso in cui lacessione sia stata perfezionata e notificata anteriormente al sequestro e alpignoramento (II° comma art. 68). In entrambi i casi, il legislatore fissa precisilimiti quantitativi oltre i quali non può estendersi la garanzia del terzo creditore. Inparticolare, il primo comma dell’art. 68 prevede che, quando preesistonopignoramenti e sequestri, la cessione della retribuzione, fermo il limite del quinto dicui all’art. 5, non può eccedere la differenza tra i due quinti della retribuzione (alnetto delle trattenute) e la quota colpita da sequestri e pignoramenti. Ad esempio, selo stipendio al netto delle trattenute è pari a 100 ed è intervenuto un pignoramentonel limite del quinto (20), la quota di retribuzione cedibile è pari alla differenza tra i2/5 di 100 (40) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari a 20.Il secondo comma, invece, stabilisce che qualora il lavoratore abbia notificato unacessione dello stipendio, i successivi pignoramenti o sequestri sono consentiti soloper la differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta dal lavoratore,fermi i limiti di cui all’art. 2 già illustrati. Pertanto, se, ad esempio, lo stipendio alnetto è pari a 100 e vi è stata una cessione nei limiti del quinto (20) il pignoramentosuccessivo potrà essere eseguito non oltre la differenza tra la metà dello stipendio(50) e la quota ceduta (20) ossia ( non oltre) 30, ma fermi i limiti di cui all’art. 2 deld.p.r. n. 180. Conseguentemente si potrà arrivare fino a 30 solo nel caso di creditialimentari (cfr. art. 2, co. 1, n. 1) ovvero nel caso di concorso tra crediti alimentari ecrediti di altra natura (cfr. art. 2, co. 2). Dal combinato disposto dell’art. 68, comma2 e dell’art.2 , comma 2, si evince, quindi, che esiste un doppio limite: quelloconcernente i singoli pignoramenti o sequestri (o il loro cumulo) regolato dall’art. 2,e l’altro nell’ipotesi di coesistenza di pignoramenti, sequestri e cessioni dellaretribuzione, regolato dall’art. 68. Sulla legittimità di queste disposizioni si èpronunciata la Cassazione che ha ammesso, ai sensi dell’art. 68, comma 2, lacoesistenza di un pignoramento nei limiti del quinto successivamente ad unacessione di eguale misura regolarmente perfezionata e notificata, purché il lorocumulo non superi la quota complessiva della metà dello stipendio, posta dalla9norma quale limite assoluto per il concorso di siffatte cause (cfr. Cass. n.4488/1994, Cass. n. 4584/1995).
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17/09/2011, ore 09:39
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