Salve mi sono tornati protestati due assegni tedeschi e vorrei sapere se nella lettera di diffida posso richiedere la penale del 10 % del ex art. 3 L.n. 386/90 o se tale penale puo' essere applicata solamente per titoli italiani.Grazie.
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11/03/2011, ore 16:08
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11/03/2011, ore 16:52
Deve trattarsi della "classica" emissione senza provvista ex art.2 L.386/90. In qiesto caso, SI, potrà richiedere la penale.Penso comunque debba notificare piuttosto una c.d. "messa in mora" anziché una diffida, perché dovrà intimare al traente tedesco degli assegni in questione, di provvedere all'effettuazione del pagamento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, e comunicare che la cifra dovrà essere aumentata degli interessi, della penale del 10 % e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente ex art.8 L.386/90.Tenga conto che in caso di mancato pagamento nonostante la messa in mora, una volta avviato il Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.8-bis, il prefetto avrà 360 giorni di tempo per notificare all'interessato residente all'estero gli estremi della violazione a norma dell'Art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.L'eventuale ordinanza ingiunzione del prefetto (che in linea teorica potrebbe pur sempre archiviare il procedimento ove ne ravvisi motivati estremi per la sua chiusura) non potrà essere emessa prima che siano trascorsi 30 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione. |
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12/03/2011, ore 12:49
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