volevo segnalare due decisioni favorevoli agli assicurati cnp nella vicenda performance, successive ai provvedimenti di milano. la prima è un'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, emessa a maggio 2010, dal Tribunale di Cassino, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo per una atlantic bond 2; la seconda una sentenza di condanna al pagamento del premio in favore del cliente-assicurato, per una performance 5. questa sentenza di luglio 2010, del Tribunale di Frosinone, sezione staccata di Alatri, conferma e segue l'indirizzo già espresso da Milano. il giudice sostiene che il premio a scadenza è dovuto perchè a fronte di svariati indici testuali in cui è espressa e/o desumibile tale obbligazione contrattuale, si rinviene in contratto un solo passo in cui la compagnia addossa al cliente un qualche rischio. tale dizione, però, non è chiara e non sicuramente riferibile al pagamento della prestazione a scadenza. in un contratto standard, predisposto dal professionista, il giudice non può optare che per la interpretazione più favorevole al consumatore.
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07/09/2012, ore 10:33
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