Accedi


Registrati
Chiudi

Forum Domande & Risposte

Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 11587
Documenti Cerca
Rev.0 Segnala

Il 21 ottobre 2008 mi è stato notificato un “avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni” da parte dell’Agenzia dell’Entrate di L’Aquila a seguito di decadenza dai benefici fiscali previsti per la “prima casa” ovvero al mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi previsti dalla normativa vigente. L’atto di compravendita e’ stato registrato il 25/5/2004 e l’accertamento e’ stato effettuato in data 7/5/2007. Contro l’accertamento di cui prima, ho presentato in data 29/11/2009 istanza di autotutela richiedendo l’annullamento dell’atto per un evidente errore di calcolo commesso dalla Agenzia dell’Entrate dell’Aquila che determinato la liquidazione d’imposta applicando la percentuale IVA al 10% e non al 6% come avrebbe dovuto fare. Inoltre, chiedevo l’annullamento dell’atto tenuto conto del notevole tempo trascorso, per la precisione 17 mesi e 14 giorni, dalla data di accertamento (7/5/2007) a quella di notifica (21/10/200). La mia istanza e’ stata accolta ed in data 4/12/2008 l’Agenzia delle Entrate di Liquidate ha annullato “parzialmente” il precedente avviso di accertamento emettendo un nuovo “avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni” applicando, stavolta, la percentuale corretta del 6%. La data alla quale si fa risalire l’accertamento e’ sempre il 7/5/2007 e il nuovo avviso di accertamento mi e’ stato notificato a mezzo raccomandata in data 15/12/2008. Posso proporre un ulteriore istanza di annullamento invocando sempre il tempo decorso dall’accertamento alla notifica? Mi preme precisare che a seguito della perdita del lavoro non ho pagato le rate del mutuo e, quindi, l’immobile in questione e’ oggetto di procedura esecutiva immobiliare da parte della banca mutuataria ed e’ stato posto in vendita all’asta.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Rev.0 Segnala

Ciao Eduardo.terzo!Ascolta, dalle informazioni che hai fornito relativamente alle date, non riesco ad essere più preciso, ma posso dirti che visti i termini per l'accertamento in questa materia, che decadono trascorsi 4 anni e mezzo dal giorno dell'acquisto della casa, è piuttosto verosimile che l'avviso di liquidazione che hai ricevuto sia stato emanato nei termini: se calcoli 4 anni e 1/2 dal 05 maggio 2004 - ipotizzando che il rogito sia stato registrato il 20esimo giorno, cioé l'ultimo possibile - il termine diventa 04 novembre 2008: quindi la notifica ricevuta il 21 ottobre è tempestiva...Però mi viene in mente un'altra possibile strada da percorrere, data la precisazione che hai fatto in merito alla tua sfortunata vicenda lavorativa che avrebbe causato l'insolvenza da parte tua e, quindi la procedura esecutiva immobiliare da parte del creditore con vendita all'incanto.L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione nr.140/E del 10 aprile 2008, consultabile all'URL http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba310038fb918a/ris%20140e%20del%2010%20aprile%202008.pdfha risolto che il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione ‘prima casa’ NON comporta decadenza dall’agevolazione in trattazione qualora tale evento sia dovuto ad una CAUSA DI FORZA MAGGIORE, sopraggiunta in un MOMENTO SUCCESSIVO rispetto a quello di STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE.E' utile ricordare che ricorre il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.E' molto importante secondo me questo passaggio:"una differente conclusione (ovvero la richiesta della maggiore imposta aumentata dalle relative sanzioni, in caso di mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione ‘prima casa’ qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, NdR) non solo vanificherebbe l’espressa volontà del legislatore di agevolare l’acquisto della ‘prima casa’ di abitazione, ma imporrebbe, in modo acritico, anche un nuovo onere finanziario a carico dell’acquirente il quale, al fine di stabilire nel termine di legge la propria dimora abituale nel comune dove ha acquistato l’immobile inutilizzabile per forza maggiore, sarebbe costretto ad assicurarsi la disponibilità di un nuovo immobile."E' ovvio che tale ipotesi sarebbe da verificare come percorribile a seconda del momento esatto in cui si siano verificati gli eventi di cui hai accennato.In bocca al lupo, Vittorio

aggiungi un commento
aggiungi un commento


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione