http://miaeconomia.leonardo.it/economia/banca_e_mutui/news/al_via_da_oggi_l_arbitro_bancario_116114Indispettiti con la banca o con gli intermediari finanziari perche’ ritenete di aver subito un torto o di essere stati soggetti ad un comportamento scorretto di un qualunque operatore finanziari? No, problem. Da oggi inizia una rivoluzione a tutto vantaggio dei clienti: l’Arbitro bancario finanziario (Abf) prendera’ il posto dell’Ombudsman dell’Associazione bancaria italiana e si occupera’ delle controversie che riguardano le operazioni fino a 100.000 euro per le attivita’ bancarie, come i conti correnti, i mutui, i confidi, i prestiti personali, le carte di credito (anche revolving) o la cessione del quinto.Il sistema e’ previsto dall’art. 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) ed e’ disciplinato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, in attuazione di una Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del luglio 2008.In base a questo regolamento si chiarisce che le controversie sottoposte all’Arbitro possono essere presentate da tutti i clienti di banche e intermediari finanziari, senza l’assistenza di un avvocato, per questioni relative a operazioni o comportamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007. Escluse, quindi, quelle che sono state gia’ sottoposte all’autorita’ giudiziaria. Inoltre, il ricorso non puo’ piu’ essere proposto se sono trascorsi oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca.Restano fuori anche le questioni riguardanti servizi e attivita’ d’investimento (azioni, obbligazioni, derivati), che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob, cosi’ come non si puo’ fare ricorso per leasing o factoring.Prima di rivolgersi all’Arbitro, tuttavia, il cliente deve tentare di risolvere il problema direttamente con l’istituto di credito, presentando un reclamo. La banca quindi - che ora e’ obbligata ad avere un ufficio reclami o comunque un addetto a questo compito - ha 30 giorni per rispondere, e se questo non succede o la risposta e’ insoddisfacente il cliente puo’ allora ricorrere all’Abf attraverso il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o nelle filiali di Bankitalia. E’ necessario, quindi, versare un contributo spese di 20 euro, che sara’ poi rimborsato dalla banca se il ricorso e’ accolto.A questo punto scatta una procedura snella - basata su controdeduzioni dell’intermediario e pronuncia del collegio - che nel giro di 165 giorni al massimo dovra’ portare al rispetto della decisione collegiale da parte della banca (se viene data ragione al cliente).Il diritto al ricorso e’ irrinunciabile e gli intermediari non solo sono obbligati ad aderire all’Abf, ma devono comunque fornire alla clientela un’adeguata informativa sulle procedure, vale a dire il diritto del cliente di ricorrere all’Arbitro, gli indirizzi, i numeri di telefono e il sito Internet.Altra grande novita’ riguarda la composizione dell’organismo. Se l’Ombudsman era composto da membri nominati dalle banche stesse, d’ora in poi il presidente del nuovo organismo, composto in tutto da cinque persone, sara’ scelto invece dalla Banca d’Italia che avra’ anche il compito di nominare altri due componenti.Gli altri partecipanti saranno invece designati rispettivamente uno dagli intermediari e uno dalle associazioni di tutela dei consumatori. Il presidente restera’ in carica cinque anni, rinnovabili per una sola volta, gli altri solo tre.Saranno, infine, tre i collegi giudicanti: Milano, Roma e Napoli, competenti per i ricorsi presentati dai clienti con domicili, rispettivamente, nelle Regioni del Nord, Centro e Sud Italia.