Se fossi uno scrittore di saggi penso che troverei materiali a iosa su questo argomento!!! Ho letto alcune discussioni ed ho visto che il problema tocca molti.Sono completamente impreparato in materia ma mi sorgono dubbi angoscianti.I primi giorni di agosto ho trovato una lettera inviata mediante posta prioritaria della GestLine(ente di riscossione del SANPAOLO) che "semplicemente comunicava" a mio padre l'iscrizione di ipoteca(avvenuta quasi 20 giorni prima) sull'immobile indicato per un debito inferiore ai 2.500€(contributi INPS) notificato nel 2002. INCUBO DI UNA GIORNATA DI MEZZA ESTATE!!!Premesse:- la "semplice comunicazione" era indirizzata a mio padre che è deceduto alla fine del 2002;- ho effettuato regolare successione(verificata, ma trascrizione ancora non effettuata dall'agenzia delle entrate) e voltura(verificata) dell'immobile in questione a mio nome quale unico erede vivente;- l'immobile indicato è la mia residenza.Domande:- l'ipoteca è nulla dal momento che è stata iscritta a nome di un debitore che NON PUO' e non è più proprietario? Chi e come ha acconsentito l'iscrizione ipotecaria visto che debitore e attuale proprietario non sono la stessa persona?- l'attuale esecuzione da parte dell'esattoria è almeno viziata visto che il debitore iscritto e intimato è deceduto? Non dovrei essere iscritto ed intimato io, in qualità di erede, mediante l'emissione di una nuova cartella preceduta da un invito al pagamento da parte dell'ente impositore?- il debito e tutti gli oneri, mi risulta, non siano sempre completamente trasmissibili agli eredi, quindi dev'essere tutto rivalutato? Gli oneri derivanti la mancata riscossione del debito da parte dell'esattoria sono a carico degli eredi?- mi risulta che l'esattoria sia tenuta ad una "semplice comunicazione" di preavviso di iscrizione ipotecaria, a me come a molti altri, non è arrivato: non può essere un vizio di forma?Perplessità:- l'esattoria non ha avuto un po' troppi poteri, esagerando quindi con mezzi spropositatamente coercitivi senza peraltro subirne censura da parte della legge?- la norma che regola il recupero dei crediti mi sembra che risalga al 1973 e succ. modif., il tetto per l'espropriazione immobiliare mi sembra che sia 1549€ circa(l'equivalente di 3ML di Lire vecchio conio): ora mi domando, ma nessuno si è mai posto il problema del peso dei 3ML di lire del 1973 con i 1549€ circa nel 2003(30 anni dopo)? Da un calcolo mio superficiale(non sono nè matematico nè economista.. ho solo consultato il sito www.cronologia.it), mi risulta, che i famosi 3ML di lire del 1973 dovrebbero equivalere ad almeno 18.000€ circa. Si dovrebbe partire da questo tetto! Non voglio aiutare gli evasori, ma non posso pensare che si voglia raschiare il fondo di contribuenti medio/piccoli per far vedere che si combatte l'evasione!!! Oppure dietro tutto ciò, potrebbero esserci interessi che non sono all'altezza dei comuni cittadini?Esiste un comitato di contribuenti che voglia creare i presupposti per una difesa dei diritti al tribunale europeo o perchè no alla corte costituzionale? La maggior parte dei cittadini sono colpiti duramente quando sbagliano, ma quando sbaglia la PA o un ente quale l'esattoria è possibile che non paghino le pene in maniera proporzionale?!Scusate ma non so essere sintetico, l'argomento è serio!!Le polemiche non sono sempre gradite, utili o fruttouose, ma credo che la civile indignazione debba essere ancora consentita!MAV57
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13/08/2008, ore 22:36
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16/08/2008, ore 14:04
1. SANZIONI TRIBUTARIE LA INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDIDottrina e giurisprudenza di merito, hanno sempre concordato nello stabilire che la pena pecuniaria, comminata per la violazione della legge tributaria, non si trasmette agli eredi dell'autore della violazione, essendo applicabile anche alle pene pecuniarie previste per violazioni delle leggi finanziarie non depenalizzate la norma della non trasmissibilita di cui all'art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689.In realta non sembra necessario il richiamo alla L. n. 689 per affermare l'intrasmissibilita della pena pecuniaria agli eredi del trasgressore di leggi tributarie. Il principio, anche se non espressamente stabilito, e insito nella L. n. 4 del 1929 ed il legislatore, forse per evitare nella piu recente materia delle sanzioni amministrative il ripetersi di interpretazioni contrastanti, ha ritenuto di introdurre esplicitamente nelle leggi n. 706 del 1975 e n. 689 del 1981 quella disposizione di intrasmissibilita che, quantunque non espressa, e tuttavia connaturata nella legge del 1929.Gli artt. 3 e 15 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 esplicitamente considerano la pena pecuniaria nascente dalla violazione, per cui l'obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria sorge al momento della violazione ed il successivo provvedimento di irrogazione costituisce non un provvedimento costitutivo, ma un semplice provvedimento di liquidazione di un'obbligazione gia sorta, con valore dichiarativo (Cassazione 30 novembre 1985, dec. n. 5980). Ne deriva, in relazione a tale natura, che deve ritenersi fondata la concezione che considera non trasmissibile agli eredi la pena pecuniaria, di guisa che la sua applicazione e determinazione in concreto non puo non avvenire che nei confronti dell'autore della violazione. Se, pertanto, esiste un principio presuntivo di carattere generale di non trasmissibilita agli eredi della sanzione pecuniaria, gia nella stessa L. n. 4/1929 si sarebbe dovuto sancire, per la sua trasmissibilita, una regola espressa contraria al detto principio, che invece nella legge del 1929 manca del tutto.Espressione di tale principio generale di intrasmissibilita e stato, invero, confermato nella disposizione contenuta nell'art. 7 della succitata legge di depenalizzazione n. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilita agli eredi dell'obbligo di pagare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, posto che l'art. 12 della stessa legge stabilisce che i principi ivi contenuti sono applicabili in tutti i casi in cui non sia diversamente stabilito.Motivo di ulteriore convincimento e delle affermazioni del ricorrente deriva dall'art. 39 della stessa L. n. 689/1981 nel sancire che alle violazioni finanziarie depenalizzate si applicano le disposizioni della L. n. 4/1929 salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali. E poiche la L. n. 4/1929 non contiene alcuna norma contraria al principio generale di intrasmissibilita della pena pecuniaria, la quale e affine alla sanzione pecuniaria amministrativa, ne discende che in mancanza di espressa diversa disciplina sul punto contenuta nella legge speciale, la normativa della L. n. 689 e, specialmente, i principi generali da essa codificati debbono ritenersi applicabili, dal momento che il principio generale di intrasmissibilita appare coessenziale alla natura della sanzione ed e prevista dall'art. 7 della L. n. 689/1981, non potendo l'applicazione di un principio generale essere escluso se non da una contraria espressa previsione normativa. Ved. Commissione Tributaria di Monza primo grado 14 aprile 1994 Numero 1130 Tale interpretazione e' stata alla fine recepita dall'art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 che prevede, in linea con l'art. 7 della legge n. 68 9 del 1981,la non trasmissibilità della sanzione agli eredi dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento. Questa disposizione non fa venir meno la responsabilità degli obbligati in solido che, come si dirà, assume particolare rilevanza nel nuovo sistema sanzionatorio anche quando la morte dell'autore della violazione si sia verificata anteriormente all'irrogazione della sanzione, secondo l'espressa prescrizione della delega. 2. LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE A partire dall'Aprile 1998 le vecchie sanzioni tributarie non penali (prima distinte in pena pecuniaria e soprattassa) sono state sostituite da un unico tipo di sanzione, la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro. Le regole in base alle quali si applicano le nuove sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti: 1) Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione. Le sanzioni quindi non si trasmettono piu' agli eredi. 2) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione; 3) Le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto (ma non sarà restituito quanto già pagato). Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo; 4) Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale; 5) Oltre all'autore della violazione, responsabile personalmente del pagamento della sanzione, è obbligato solidale (quando esistono, ovviamente, le condizioni previste dalla legge) il soggetto nell'interesse del quale ha agito l'autore della violazione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, è responsabile anche la società, che può assumere il debito a suo carico, tranne nei casi in cui la violazione è stata commessa dallo stesso amministratore con dolo o colpa grave; 6) Le sanzioni non si applicano: nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni; quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'amministrazione finanziaria; quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile; 7) Non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore; 8) In caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate,si applica un'unica sanzione e precisamente quella stabilita per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio; 9) Le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo,di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi; 10) Le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe. Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. Alle sanzioni in denaro possono essere accompagnate le c.d. sanzioni accessorie (come, ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali ovvero l'interdizione dalla partecipazione a gare o dall'esercizio di cariche sociali). 3. LA SOSPENSIONE DELLE SANZIONI PER I CONTRIBUENTI TRUFFATI Purtroppo non sono rari i casi di consulenti che si appropriano illecitamente delle somme di denaro che i contribuenti gli avevano affidato per l'assolvimento dei propri obblighi fiscali. In questi casi, negli anni passati, i contribuenti apprendevano di essere vittime di un raggiro soltanto nel momento in cui ricevevano la cartella di pagamento ed erano costretti a far fronte all'improvviso al pagamento sia delle imposte per vari periodi arretrati, sia delle pesanti sanzioni previste dalle leggi tributarie. Per porre rimedio a queste situazioni è stata prevista (dalla legge 423 del 95) la possibilità per i contribuenti di ottenere la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative irrogate per omesso, tardivo o insufficiente versamento di tributi, se la violazione è dovuta alla condotta illecita di un professionista iscritto negli appositi albi professionali. Per godere del beneficio il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle entrate un'istanza in carta libera corredata della copia della denuncia prodotta all'Autorità giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria contro il professionista. Successivamente, se il giudizio penale avviato con la denuncia si conclude con la condanna del professionista, il contribuente truffato beneficia dello sgravio delle sanzioni, il cui pagamento viene intimato al responsabile dell'illecito.Se l'imputato viene assolto, il contribuente decade dalla sospensione e deve versare,in aggiunta alle ordinarie sanzioni, anche una maggiorazione pari al 50% delle stesse. Se, infine, il procedimento penale si estingue per amnistia o per prescrizione del reato o, comunque, si conclude con una sentenza nella quale si dichiara di non doversi procedere per motivi processuali, il contribuente, per continuare ad usufruire della sospensione, deve promuovere un'azione dirisarcimento del danno davanti al giudice civile. L'art. 6 del Decreto legislativo n. 472/1997 ha inoltre previsto che «il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'Autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi».4. SANZIONI OMESSO VERSAMENTO SU DICHIARAZIONI Per il controllo formale delle dichiarazioni art. 356bis e 36ter Dpr.600/73 sono previste sulle somme non versate una sanzione ridotta del 10% (1/3 del 30%) se entro 30 gg dalla ricezione dell'avviso bonario il contribuente paga, oltre tale termine, si applica la sanzione intera del 30%, ovviamente il tutto maggiorato degli interessi.5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOLE SANZIONI SU VERBALI E AVVISI DI ACCERTAMENTOLe sanzioni irrogate sui verbali della Guardia di finanza, e degli altri organi finanziari e' ammessa la definizione agevolata della sanzione pagando l'atto nei termini, pagando 1/4 della sanzione. Ad esempio per l'omessa emissione dello scontrino fiscale la multa e' di 1.000,00€ all'atto che arriva la notifica della contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che invita a pagare si paga 1/4 cioe' 250,00€.Attenzione: Il verbale elevato dalla Guardia di Finanza o dagli Ispettori delle Agenzie delle Entrate, non sono ne contestabili ne pagabili al momento che vengono elevati, ma il ricorso o il pagamento avviene solo quando L'Agenzia delle Entrate emette l'avviso di pagamento.6. COME EVITARE LE SANZIONI, IL RAVVEDIMENTO OPEROSOLe sanzioni molto spesso possono essere ridotte o eliminate ricorrendo all'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO, che in sostanza si concretizza in un azione preventiva del contribuente prima che l'ufficio provveda.7.IL D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 con gli importi delle sanzioni |
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23/08/2008, ore 10:27
il consiglio di giga21 e' esatto e per di piu' non devi pagare un centesimo stante quanto prescrive la famosa e vituperata legge sull'indulto la quale prescrive che l'ammontare del debito inferiore a €10.000,00 non si paga si avete letto bene non si paga e poi mortadella e compagnucci hanno martoriato il berlusca per i condoni questo secondo voi che cosa sarebbe? ma possibile che la maggior parte di voi vivete sulla luna eppure la telkevisione e i giornali hanno strombazzato ai quattro venti la notizia che oltre ai reati penali c'e' l'indulto anche per quelli amministrativi e monetari. ooooooooooooooooh |
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25/08/2008, ore 22:22
il ministro mastella ha tirato fuori dal cilindro il coniglio nelle sembianze dell'indulto con questa legge tutti coloro che hanno un debito con le stato esattorie o quant'saltro fino a €10.000,00 possono fare domanda e olpa' sparisce tutto ma prioprio tutto venghino signori la festa e' cominciata |
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