Buonasera.Mia madre è titolare dal 2006 di un contratto di affitto "canonico", regolarmente registrato. L'anno scorso in sede di 730 è riuscita ad ottenere la detrazione di 300 euro per "canoni di locazione di cui alla sezione VI del quadro E". Quest'anno è tornata per chiedere la stessa detrazione ma le hanno detto che non può più chiederla altrimenti le danno una multa....ma è vero?? Come funziona?Grazie.
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12/05/2011, ore 19:20
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14/05/2011, ore 00:51
SEZIONE VI - Detrazioni per canoni di locazioneRIGO E41 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principaleIl rigo E41 deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei sottoelencati casi:1. aver stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;2. aver stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall’art. 2, c. 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. contratti convenzionali);3. avere un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.La detrazione d’imposta sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopradescritti. In particolare:• se il caso è quello individuato dal codice ‘1’ la detrazione spettante è:– di euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;– di euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.• Se il caso è quello individuato dal codice ‘2’ la detrazione spettante è:– di euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;– di euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.• Se il caso è quello individuato dal codice ‘3’ la detrazione spettante è:– di euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Tale detrazione d’imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nell’anno 2008 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l’anno in corso anche per gli anni 2009 e 2010. |
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14/05/2011, ore 20:43
Le istruzioni le ho lette anch'io ma non riesco a capire a che multa si riferiscano quelli del caf... |
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14/05/2011, ore 20:46
Cioè, mia mamma il contratto l'ha stipulato nel 2006, ma visto che adesso si sta facendo la dichiarazione del 2008 ne avrebbe diritto. Questo anno ha dato la disdetta da qs. dal 01.05 e ne ha fatto un altro dal 01.04...quindi ne avrà diritto anche per il 2009, 2010 e 2011 oltre che per quest'anno se non ho capito male, no? |
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16/05/2011, ore 13:51
Ho svelato l'arcano: mia mamma per il 2008 ha chiesto un contributo al fondo sostegno affitto del suo comune, quindi mi hanno detto che non si possono chiedere entrambi i contributi |
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